Il Comune di Roma non può procedere all'approvazione della delibera sulla vendita del 21% delle quote di Acea senza trattare i 23.000 circa ordini del giorno presentati dai consiglieri dell'opposizione. Lo ha deciso il consiglio di stato accogliendo le richieste avanzate da tre consiglieri comunali di opposizione: Gianluca Quadrana (Lista Civica per Rutelli) Francesco Smedile (Udc) e Maria Gemma Azuni (Gruppo misto).

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dei ricorrenti "ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell'appello, atteso che - si legge nell'ordinanza - sotto il profilo della legittimazione ad agire, rientra nel munus del Consigliere la pretesa di vedere trattato l'ordine del giorno proposto secondo la scansione indicata dall'art. 67 dello Statuto comunale; la posposizione della trattazione degli ordini del giorno impedisce, quindi, tale trattazione e il conseguente esercizio del diritto di voto, in base a quanto disposto dal predetto art. 67; anche nell'ipotesi in cui si ritenesse giuridicamente rilevante la circostanza della mancata proposizione di ordini del giorno da parte del Consigliere Smedile, tale circostanza riguarderebbe comunque unicamente la sua posizione individuale; la lesione dell'interesse dei Consiglieri ad esplicare appieno le proprie funzioni, comprensive del diritto a discutere gli ordini del giorno e del successivo diritto ad esercitare il diritto di voto, è immediatamente rilevante; la norma di cui all'art. 65 del Regolamento comunale è inapplicabile nella specie, non potendosi qualificare quali 'argomenti' ai sensi di quanto disposto da tale norma ordini del giorno scorporati dalla proposta di deliberazione cui accedono; l'intento ostruzionistico dell'opposizione, evidente nel caso di specie, deve essere superato con strumenti procedimentali diversi, non configgenti con il Regolamento comunale".

I giudici amministrativi quindi hanno accolto "l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti".

 

(24 luglio 2012)

 



Consiglio di Stato ferma vendita Acea. Non si può prescindere dalla discussione in Aula

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